Regolamento dell’Edilcassa del Lazio adempimenti e modalità operative
Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione
del 4 maggio 2006 con decorrenza 1 maggio 2006
Le imprese aderenti sono tenute a versare all’Edilcassa, in conformità alle
disposizioni dei CCNL e degli accordi nazionali di settore e integrativi
regionali e/o provinciali vigenti, secondo i criteri ivi stabiliti, gli importi
relativi a:
accantonamenti per ferie, gratifica natalizia;
contributi per Anzianità Professionale Edile (APE);
contributi per il fondo integrativo di garanzia per le assistenze;
contributo per la prevenzione e la formazione;
quote paritetiche nazionali di adesione contrattuale;
quote paritetiche territoriali di adesione contrattuale;
contributi per la previdenza integrativa;
contributo complessivo per le previdenze sociali di cui ai vigenti CCNL
ed integrativi territoriali;
multe, nonché delle trattenute a titolo diverso dal risarcimento danni,
applicate nei confronti dei lavoratori.
Le Imprese aderenti devono presentare all’Edilcassa con periodicità mensile
una denuncia nominativa dei lavoratori occupati nel mese solare precedente
a quello di presentazione della denuncia stessa; tale denuncia deve essere
redatta secondo le specifiche fornite dalla Edilcassa, che prevedono l’invio
telematico via internet ovvero tramite supporto informatico (floppy disk,
cdrom), in questo caso deve essere allegata la stampa del contenuto del
supporto stesso con la sottoscrizione del titolare o legale rappresentante
dell'impresa ovvero da firma digitale dello stesso. E’ obbligatorio presentare
la denuncia anche in assenza di monte salari imponibile.
Le Imprese devono effettuare il versamento di tutte le somme dovute ed
elencate nel precedente punto 1 entro l’ultimo giorno utile del mese
successivo a quello di riferimento
L'impresa, è ritenuta adempiente quando:
abbia presentato denuncia e versato i relativi contributi ed
accantonamenti fino all’ultimo mese per il quale sia scaduto l’obbligo
di versamento;
abbia dichiarato nella denuncia mensile per ciascun operaio un
numero di ore lavorate e non (specificando le causali di assenza) non
inferiore a quello previsto nei contratti collettivi di lavoro applicabili,
oltre la specificazione del singolo cantiere in cui è occupato;
abbia presentato la denuncia mensile secondo le modalità di cui al
punto 2 ed entro il mese successivo a quello di riferimento;
abbia effettuato il versamento dei contributi e degli accantonamenti
entro il mese successivo a quello di riferimento;
abbia, nel caso di impresa di nuova iscrizione, presentato la denuncia
entro il mese successivo a quello d’inizio della attività produttiva;
abbia segnalato la sospensione delle attività in sede di presentazione
della denuncia mensile relativa al mese in cui ha avuto inizio la
sospensione stessa;
abbia rispettato le scadenze previste dal piano di rateizzazione
secondo quanto previsto nel punto 8;
L’impresa è ritenuta inadempiente quando:
non abbia ottemperato a quanto previsto al punto 4;
abbia effettuato il versamento oltre il termine previsto dal punto 3,
determinando una situazione di inadempienza fino al giorno del
versamento stesso; tale versamento deve essere comprensivo degli
interessi di mora calcolati in ragione d’anno nella misura del 50% di
quella minima individuata dall’INPS nei casi di omissione contributiva,
oltre le spese di esazione.
In caso di inadempienza da parte dell’impresa l’Edilcassa promuoverà nei
confronti delle Imprese morose, ogni azione necessaria per il recupero del
corrispondente credito e di tutti gli oneri inerenti.
I versamenti all’Edilcassa devono essere eseguiti esclusivamente mediante
accreditamento dei relativi importi su uno dei conti correnti intestati
all’Edilcassa e comunicati all’impresa all’atto dell’iscrizione o
successivamente. In caso diverso si assume, a tutti gli effetti, come data di
versamento quella in cui l’importo dovuto è stato effettivamente accreditato
su uno dei conti di cui sopra.
L’ Edilcassa non è tenuta a corrispondere gli importi di cui punto 1 se non
entro i limiti delle somme che le imprese abbiano già versato alla stessa per
i corrispondenti titoli. Le prestazioni assistenziali previste dal relativo
regolamento sono sospese per singole categorie di prestazioni o per singoli
beneficiari, non appena sia stata constatata la inadempienza dell’Impresa,
salvo non sia disposto diversamente dal Consiglio di Amministrazione con
specifica delibera. In caso di morosità è prevista, in via eccezionale, la
concessione della rateizzazione dei contributi e degli accantonamenti dovuti
dall’impresa alla Edilcassa per un periodo massimo di sei mesi unicamente
in base al rispetto dei seguenti criteri:
La rateizzazione venga deliberata dal Comitato di Presidenza;
L’impresa presti idonee garanzie;
La durata della rateizzazione non vada oltre le scadenze utili per il
pagamento in termini agli operai degli accantonamenti relativi alla
somma rateizzata;
Sulle somme rateizzate venga applicato un interesse pari a quello
indicato nel precedente punto 5, oltre le spese di esazione.
Presso l’Edilcassa sono istituite l’anagrafe dei datori di lavoro e l’anagrafe
dei lavoratori iscritti. Gli importi versati dalle Imprese per ciascun periodo di
paga, compresi quelli eventualmente spettanti alla Edilcassa a titolo di
interessi compensativi, sono analiticamente rilevati, tenendo conto, se del
caso, di quanto stabilito dal punto 4. Gli accantonamenti per ferie, gratifica
natalizia sono rilevati per ciascun lavoratore mediante estratti conto
individuali.
L’iscrizione del lavoratore avviene contestualmente all’invio delle
denunce mensili, aggiornando l’anagrafe dei lavoratori. Il lavoratore potrà
avere accesso alle proprie informazioni registrate facendone richiesta
all’Edilcassa secondo la normativa vigente.
L’ Edilcassa controlla la regolarità delle denunce mensili ad essa
pervenute nonché la corrispondenza dei versamenti eseguiti dalle Imprese e
quelli effettivamente dovuti dalle stesse. Nel caso in cui l'impresa abbia
eseguito versamenti in assenza della denuncia mensile come previsto al
punto 2, l'Edilcassa provvede ad accantonare i relativi importi nel conto
corrente interno fino a quando l’impresa non abbia regolarizzato la propria
posizione: agli effetti delle prestazioni dovute, gli importi come sopra
accantonati non si considerano introitati dalla Edilcassa fino a quando la
predetta regolarizzazione non sia intervenuta. In caso di accertamento
amministrativo per un importo complessivo non superiore a € 100,00
(cento\00) per ciascun mese di competenza, non si determina situazione di
inadempienza, fatta salva la regolarizzazione conseguente.
Gli importi dovuti dall’Edilcassa per ferie, gratifica natalizia, sono
corrisposti a ciascun lavoratore mediante le modalità concordate
individualmente con ogni lavoratore. Onde ottenere una corretta ricezione
della corrispondenza inviata dalla Edilcassa, i lavoratori sono tenuti a
comunicare tempestivamente le variazioni del loro indirizzo e del codice di
avviamento postale e delle eventuali altre informazioni (coordinate
bancarie, etc…). Gli importi che, per qualsiasi ragione, non vengano
incassati dagli aventi diritto sono riaccreditati sul conto corrente
dell’Edilcassa e restano a disposizione degli interessati o loro aventi causa.
Su domanda dei lavoratori aventi diritto, e nei soli casi di effettiva
comprovata necessità, sarà possibile erogare ai richiedenti acconti sulle
somme maturate e versate dalle Imprese. Il pagamento anticipato a titolo
di liquidazione totale, può aver luogo solo nei casi di emigrazione, cambio di
mestiere, decesso del lavoratore e pensionamento.
Su richiesta scritta dall’Ente Pubblico appaltante, l’ Edilcassa, in base
alla legge 266 del 2002, è tenuta al rilascio di una dichiarazione attestante
la regolarità contributiva dell’impresa, riferita al tempo dell’ esecuzione dei
lavori, qualora indicato dallo stesso committente; a tal fine l’impresa in sede
di denuncia mensile deve indicare per ciascun lavoratore i cantieri in cui è
stato occupato. Nel caso di lavori privati l’impresa deve comunicare il luogo
di svolgimento dei lavori e la data di avvio degli stessi.
Le parti, associazioni datoriali e organizzazioni sindacali, costituenti
l’Edilcassa possono richiedere per iscritto informazioni sui dati attinenti la
gestione dell'Edilcassa stessa, che risponderà previo benestare del
Presidente e del Vice Presidente.