Domenica, 20 Maggio 2012

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REGOLAMENTO DELL’EDILCASSA DEL LAZIO

Regolamento dell’Edilcassa del Lazio adempimenti e modalità operative

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 4 maggio 2006 con decorrenza 1 maggio 2006
  1. Le imprese aderenti sono tenute a versare all’Edilcassa, in conformità alle disposizioni dei CCNL e degli accordi nazionali di settore e integrativi regionali e/o provinciali vigenti, secondo i criteri ivi stabiliti, gli importi relativi a:
    1. accantonamenti per ferie, gratifica natalizia;
    2. contributi per Anzianità Professionale Edile (APE);
    3. contributi per il fondo integrativo di garanzia per le assistenze;
    4. contributo per la prevenzione e la formazione;
    5. quote paritetiche nazionali di adesione contrattuale;
    6. quote paritetiche territoriali di adesione contrattuale;
    7. contributi per la previdenza integrativa;
    8. contributo complessivo per le previdenze sociali di cui ai vigenti CCNL ed integrativi territoriali;
    9. multe, nonché delle trattenute a titolo diverso dal risarcimento danni, applicate nei confronti dei lavoratori.
  2. Le Imprese aderenti devono presentare all’Edilcassa con periodicità mensile una denuncia nominativa dei lavoratori occupati nel mese solare precedente a quello di presentazione della denuncia stessa; tale denuncia deve essere redatta secondo le specifiche fornite dalla Edilcassa, che prevedono l’invio telematico via internet ovvero tramite supporto informatico (floppy disk, cdrom), in questo caso deve essere allegata la stampa del contenuto del supporto stesso con la sottoscrizione del titolare o legale rappresentante dell'impresa ovvero da firma digitale dello stesso. E’ obbligatorio presentare la denuncia anche in assenza di monte salari imponibile.
  3. Le Imprese devono effettuare il versamento di tutte le somme dovute ed elencate nel precedente punto 1 entro l’ultimo giorno utile del mese successivo a quello di riferimento
  4. L'impresa, è ritenuta adempiente quando:
    1. abbia presentato denuncia e versato i relativi contributi ed accantonamenti fino all’ultimo mese per il quale sia scaduto l’obbligo di versamento;
    2. abbia dichiarato nella denuncia mensile per ciascun operaio un numero di ore lavorate e non (specificando le causali di assenza) non inferiore a quello previsto nei contratti collettivi di lavoro applicabili, oltre la specificazione del singolo cantiere in cui è occupato;
    3. abbia presentato la denuncia mensile secondo le modalità di cui al punto 2 ed entro il mese successivo a quello di riferimento;
    4. abbia effettuato il versamento dei contributi e degli accantonamenti entro il mese successivo a quello di riferimento;
    5. abbia, nel caso di impresa di nuova iscrizione, presentato la denuncia entro il mese successivo a quello d’inizio della attività produttiva;
    6. abbia segnalato la sospensione delle attività in sede di presentazione della denuncia mensile relativa al mese in cui ha avuto inizio la sospensione stessa;
    7. abbia rispettato le scadenze previste dal piano di rateizzazione secondo quanto previsto nel punto 8;
  5. L’impresa è ritenuta inadempiente quando:
    1. non abbia ottemperato a quanto previsto al punto 4;
    2. abbia effettuato il versamento oltre il termine previsto dal punto 3, determinando una situazione di inadempienza fino al giorno del versamento stesso; tale versamento deve essere comprensivo degli interessi di mora calcolati in ragione d’anno nella misura del 50% di quella minima individuata dall’INPS nei casi di omissione contributiva, oltre le spese di esazione.
  6. In caso di inadempienza da parte dell’impresa l’Edilcassa promuoverà nei confronti delle Imprese morose, ogni azione necessaria per il recupero del corrispondente credito e di tutti gli oneri inerenti.
  7. I versamenti all’Edilcassa devono essere eseguiti esclusivamente mediante accreditamento dei relativi importi su uno dei conti correnti intestati all’Edilcassa e comunicati all’impresa all’atto dell’iscrizione o successivamente. In caso diverso si assume, a tutti gli effetti, come data di versamento quella in cui l’importo dovuto è stato effettivamente accreditato su uno dei conti di cui sopra.
  8. L’ Edilcassa non è tenuta a corrispondere gli importi di cui punto 1 se non entro i limiti delle somme che le imprese abbiano già versato alla stessa per i corrispondenti titoli. Le prestazioni assistenziali previste dal relativo regolamento sono sospese per singole categorie di prestazioni o per singoli beneficiari, non appena sia stata constatata la inadempienza dell’Impresa, salvo non sia disposto diversamente dal Consiglio di Amministrazione con specifica delibera. In caso di morosità è prevista, in via eccezionale, la concessione della rateizzazione dei contributi e degli accantonamenti dovuti dall’impresa alla Edilcassa per un periodo massimo di sei mesi unicamente in base al rispetto dei seguenti criteri:
    1. La rateizzazione venga deliberata dal Comitato di Presidenza;
    2. L’impresa presti idonee garanzie;
    3. La durata della rateizzazione non vada oltre le scadenze utili per il pagamento in termini agli operai degli accantonamenti relativi alla somma rateizzata;
    4. Sulle somme rateizzate venga applicato un interesse pari a quello indicato nel precedente punto 5, oltre le spese di esazione.
  9. Presso l’Edilcassa sono istituite l’anagrafe dei datori di lavoro e l’anagrafe dei lavoratori iscritti. Gli importi versati dalle Imprese per ciascun periodo di paga, compresi quelli eventualmente spettanti alla Edilcassa a titolo di interessi compensativi, sono analiticamente rilevati, tenendo conto, se del caso, di quanto stabilito dal punto 4. Gli accantonamenti per ferie, gratifica natalizia sono rilevati per ciascun lavoratore mediante estratti conto individuali.
  10. L’iscrizione del lavoratore avviene contestualmente all’invio delle denunce mensili, aggiornando l’anagrafe dei lavoratori. Il lavoratore potrà avere accesso alle proprie informazioni registrate facendone richiesta all’Edilcassa secondo la normativa vigente.
  11. L’ Edilcassa controlla la regolarità delle denunce mensili ad essa pervenute nonché la corrispondenza dei versamenti eseguiti dalle Imprese e quelli effettivamente dovuti dalle stesse. Nel caso in cui l'impresa abbia eseguito versamenti in assenza della denuncia mensile come previsto al punto 2, l'Edilcassa provvede ad accantonare i relativi importi nel conto corrente interno fino a quando l’impresa non abbia regolarizzato la propria posizione: agli effetti delle prestazioni dovute, gli importi come sopra accantonati non si considerano introitati dalla Edilcassa fino a quando la predetta regolarizzazione non sia intervenuta. In caso di accertamento amministrativo per un importo complessivo non superiore a € 100,00 (cento\00) per ciascun mese di competenza, non si determina situazione di inadempienza, fatta salva la regolarizzazione conseguente.
  12. Gli importi dovuti dall’Edilcassa per ferie, gratifica natalizia, sono corrisposti a ciascun lavoratore mediante le modalità concordate individualmente con ogni lavoratore. Onde ottenere una corretta ricezione della corrispondenza inviata dalla Edilcassa, i lavoratori sono tenuti a comunicare tempestivamente le variazioni del loro indirizzo e del codice di avviamento postale e delle eventuali altre informazioni (coordinate bancarie, etc…). Gli importi che, per qualsiasi ragione, non vengano incassati dagli aventi diritto sono riaccreditati sul conto corrente dell’Edilcassa e restano a disposizione degli interessati o loro aventi causa.
  13. Su domanda dei lavoratori aventi diritto, e nei soli casi di effettiva comprovata necessità, sarà possibile erogare ai richiedenti acconti sulle somme maturate e versate dalle Imprese. Il pagamento anticipato a titolo di liquidazione totale, può aver luogo solo nei casi di emigrazione, cambio di mestiere, decesso del lavoratore e pensionamento.
  14. Su richiesta scritta dall’Ente Pubblico appaltante, l’ Edilcassa, in base alla legge 266 del 2002, è tenuta al rilascio di una dichiarazione attestante la regolarità contributiva dell’impresa, riferita al tempo dell’ esecuzione dei lavori, qualora indicato dallo stesso committente; a tal fine l’impresa in sede di denuncia mensile deve indicare per ciascun lavoratore i cantieri in cui è stato occupato. Nel caso di lavori privati l’impresa deve comunicare il luogo di svolgimento dei lavori e la data di avvio degli stessi.
  15. Le parti, associazioni datoriali e organizzazioni sindacali, costituenti l’Edilcassa possono richiedere per iscritto informazioni sui dati attinenti la gestione dell'Edilcassa stessa, che risponderà previo benestare del Presidente e del Vice Presidente.



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Regolamento dell'Edilcassa del Lazio 
(versione stampabile) 




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